Statuto

STATUTO associazione

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata “ Gea casa maternità “; è una

libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata

nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo 1 Cap. III,

art. 36 e segg. Del codice civile nonché del presente Statuto.

L'associazione ha sede a Roma, 00143 in via Carlo Emilio Gadda 179D

Art. 2

L’associazione ha per scopo sociale la promozione dello sviluppo della persona

umana, con riferimento a tutti gli aspetti personali, sociali e culturali.

L'associazione si prefigge di attivare campagne di sensibilizzazione e

d'informazione sociale nell'ambito del percorso nascita e della salute sessuale e

riproduttiva, attraverso attività rivolte alla promozione della fisiologia e alla

promozione della personalizzazione e continuità dell'assistenza. In particolare,

per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la

collettività, l'associazione si propone di:

 favorire il benessere psico-fisico della donna e de nascituro

durante la gravidanza, il parto e il puerperio, mediante azioni

atte a 1) promuovere l'informazione e la conoscenza sulle

modalità appropriate di assistenza al parto e sulle pratiche

sanitarie in uso presso le strutture del Servizio Sanitario Nazione;

2) promuovere la preparazione della donna/coppia all'evento

nascita; 3) promuovere la casa maternità Gea come luogo del

parto naturale e sensibilizzando la popolazione sull'utilità, sul

significato e sulle peculiarità delle case maternità; 4) promuovere

e diffondere informazione sulla possibilità di sostegno e

risoluzione agli eventuali problemi che possono insorgere nella

donna in età sessuale e in menopausa, nel bambino e in

gravidanza, parto e dopo il parto; 5) sostenere e promuovere

nella popolazione straniera l'espressione culturale legata

all'evento nascita.

 Promuovere l’umanizzazione del parto e della nascita secondo le

indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

 Garantire una continuità di assistenza nell’intero periodo che va

dalla gravidanza, al parto, al puerperio, ai primi anni di vita del

figlio, per esempio per mezzo di corsi preparto, di istruzione

pediatrica, di allattamento e altro; favorire il benessere sessuale e riproduttivo della donna,

mediante azioni atte a: 1) diffondere informazioni e mantenere

l'attenzione fra i giovani sulle malattie sessualmente trasmesse;

2) facilitare i contatti con i servizi territoriali che trattano i

problemi della salute sessuale e riproduttiva, nel rispetto delle

identità culturali sia individuali che collettive;

 Favorire la condivisione tra donne dell’esperienza della maternità;

 Garantire il sostegno e la consulenza alla donna in gravidanza e

ai neogenitori;

 Informare e formare sul benessere, nutrizione e relazione dei

neogenitori con il bambino;

 Svolgere la funzione di Centro per la Famiglia;

 attività di yoga, pilates, acquaticità in gravidanza e dopo il parto,

baby nuoto e altri

 Garantire uno spazio di gioco per i bambino come ad esempio di

baby sitting e baby garden per fasce di età tra zero mesi e sei

anni;

 il trattamento di aromaterapia, cromoterapia, cristalloterapia ecc

 L'alimentazione biologica, la nutrizione, la tantaterapia, eventi

legati al benessere, danzaterapia, shatsuterapia, watsu, reiki,

training mentale, pedagogia familiare ecc.

 Offrire alle famiglie laboratori ludico ricreativi, per esempio

musica, lingua inglese, sensoriali, di lettura, di cucina e altro;

 Offrire alle famiglie e ai bambini laboratori all'aria aperta,

passeggiate nel bosco e il contatto con la natura

 svolgere attività di ricerca e sviluppo dottrinale, attraverso

pubblicazioni, conferenze, convegni, congressi, corsi, interventi

d'informazione attraverso incontri su varie tematiche e

formazione continua di operatori sanitari coinvolti nell'assistenza

alla donna e alla famiglia

 stampare e divulgare libri, dispense, CD e DVD ed eventualmente

tradurli, se prodotti in lingua straniera

 mettere a disposizione dei soci di tutto il materiale acquisito con

il semplice rimborso del costo (libri, cd, prodotti alimentari,

cosmetici, ecc..)

 scambio di oggetti, vestiti ecc. tra le famiglie

 realizzare e gestire il proprio sito internet, il quale svilupperà il

numero dei servizi offerti e le discipline trattate

L’associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività –anche

commerciale purchè marginale e strumentale agli scopi istituzionali - che

possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutariArt. 3

L’associazione ha sede nel comune di Roma.

E’ facoltà dell’assemblea riunita in sede ordinaria deliberare circa la

variazione della sede associativa entro il comune di Roma, senza che ciò

comporti modifica statutaria. Con delibera del consiglio direttivo

potranno inoltre essere istituite sedi operative e/o amministrative anche

altrove.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati

che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al

funzionamento dell’associazione;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche,

giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda

motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di

ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà

annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti

a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e

delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa.

Gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi

direttivi dell’associazione.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata

per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o perlo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della

associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni

statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio

Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato

decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può

ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente

dell’associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e

dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o

per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza

dell’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le

deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali

nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Sono organi dell’associazione:

– l’assemblea dei Soci

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall’assemblea.

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l’assemblea, che è l’organo sovrano

dell’associazione, con applicazione del principio del voto singolo.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per

la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima

convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la

metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia

il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza

semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia

necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per

l’approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all’assemblea deliberare in

merito:– all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio

preventivo;

– alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero

dei componenti;

– alla nomina dell’eventuale Collegio dei Revisori;

– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse

sottoporre.

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il

luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco

delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni

prima di quello fissato per l’adunanza. La convocazione potrà essere

effettuata per mezzo di strumenti di comunicazione elettronica (telefax,

posta elettronica) o mediante avviso reso pubblico nei locali

dell’associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia

nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun

associato ha diritto ad un voto. Ogni associato soggetto collettivo ha

diritto ad un rappresentante con diritto di voto nell’assemblea.

Delle riunioni di assemblea viene redatto il verbale a cura del presidente

e di un Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da

tre a sette, scelti tra i soci o gli associati dei soci, rispettando il principio

dell’eleggibilità libera degli organi amministrativi. Dura in carica tre anni

e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed

eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del

Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in

sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica

fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla

scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad

eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.

Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio

consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina lequote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi

necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni

altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e

organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto

all’assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da

un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni

prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite

lettera contenente il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie

da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta

mediante telegramma, o comunicazione elettronica (telefax, posta

elettronica), inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la

riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi

intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono

adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le

medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal

Presidente e da un Segretario.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la

legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà

esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo

ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità

professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la

correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,

predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione

del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono

rieleggibili.BILANCIO

Art. 12

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il

Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo

all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio

preventivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati

esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non

verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita

dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano

imposte dalla legge.

Art. 13

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione

del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti

degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il

patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai

fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3

comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle

norme del codice civile e alle leggi in materia.

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